RLS-Rappresentante lavoratori (15-50 dip) Aggiornamento

DISPONIBILE DAL: 24 luglio 2020
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ARGOMENTI DEL CORSO

Il corso di Aggiornamento per RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 ha come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Articolo 47 (D.Lgs 81/2008)
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
INTERPELLO N. 16/2014 del 06/10/2014 – Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
….. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo. Infatti, l’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo” e il successivo comma 5 affida alla “contrattazione collettiva” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: “[…] è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.
La regolamentazione della figura del RLS da parte dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 è completata: – dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
– dal comma 7 che individua il numero minimo – inderogabile da parte contrattuale – dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
– dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai commi 3 e 4, “le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse sono specificamente individuate all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dal quadro complessivo appena delineato si evince, con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.
Di conseguenza, i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione – di particolare complessità – di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CORSO?

L’obiettivo principale del progetto è quello di rispondere in maniera concreta alla priorità del problema degli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, sia per i titolari delle imprese che per i loro dipendenti.
A tal fine il progetto si propone di far conoscere la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Aumentare la sensibilità dei lavoratori verso le tematiche della sicurezza. Fornire strumenti relazionali e organizzativi per l’intervento del RLS nel quadro della logica partecipativa in coerenza alle strategie sindacali-aziendali.
Lo scopo ultimo è quello di innalzare la qualità della conoscenza di tale normativa, attraverso la definizione di una strategia prevenzionistica incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto su regole formali, valorizzando il dialogo sociale sul territorio.
Risultati attesi: Al termine del percorso formativo gli allievi avranno acquisito la formazione necessaria per ricoprire il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come previsto dalla normativa vigente, saranno infatti in grado di individuare i compiti, gli obblighi e le responsabilità civili dei soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 81/08; analizzare e valutare le situazioni di rischio applicando i criteri e gli strumenti previsti dalle disposizioni legislative.

MODALITA' DI EROGAZIONE

PARTE TEORICA è possibile scegliere al momento dell’iscrizione una delle seguenti opzioni:

  • in presenza: attività svolta in aula, presso la nostra sede in Via Monte Fumaiolo, 17-19 ORVIETO TR, oppure in altra sede regolarmente a norma per svolgere attività formativa;
  • on-line sincrono: attraverso l’ausilio della piattaforma che utilizziamo per erogare formazione a distanza.

Le lezioni si svolgeranno ovviamente contemporaneamente per entrambe le modalità con la presenza del docente con il quale sarà possibile interagire ponendo domande per qualsiasi chiarimento.

Nel momento in cui verrà scelta la modalità di erogazione sarà visibile anche il numero massimo di allievi/e iscrivibile per ciascuna opzione il cui numero massimo è determinato sia dalla capienza dell’aula secondo le attuali normative anti COVID, sia da una scelta specifica dell’ente pubblico gestore dell’attività formativa (Regione dell’Umbria).

COMPETENZE RICHIESTE

Nessuna competenza.

ACCEDENDO A QUESTO CORSO AVRAI:

4 ore di lezione

Obbligo di frequenza 90%

Erogazione

Online, frontale o misto

1 lezione

Massimo 4 ore a lezione

Attestato Finale

Attestato di frequenza con validità 5 anni

Piattaforma

Microsoft 365 e Microsoft Teams

Numero candidati

9 in presenza e 30 online

CHI TIENE IL CORSO?

RenderCAD è accreditata presso la Regione dell’Umbria dal 2003 come agenzia formativa per la formazione “Continua e Permanente” e “Superiore” erogando corsi di formazione specializzati.
Offre servizi di formazione in molteplici settori e può offrire opportunità di apprendimento per soddisfare al meglio le tue esigenze per l’acquisizione di nuove competenze o per consolidare quelle già acquisite.
Si occupa di sicurezza nel mondo del lavoro offrendo servizi di consulenza ed assistenza periodica per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, check-up di conformità legislativa, supporto per l’identificazione dei rischi e delle necessarie misure di prevenzione e protezione, formazione ed informazione, assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Elabora ed implementa Sistemi di Gestione per aziende che vogliano raggiungere l’ottimizzazione dei flussi e processi aziendali.

Connettiti con noi

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